venerdì 16 agosto 2019

TFS: in caso di colloc a riposo da parte dell'amministr viene erogato dopo 12 mesi

https://www.orizzontescuola.it/dimissioni-per-pensione-anticipata-per-il-tfs-bisogna-aspettare-2-anni/

Liquidazione del TFS trascorsi 24 mesi

Il TFS non può essere liquidato e messo in pagamento prima che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
  • le dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Nel caso in esame la cessazione dal servizio è avvenuta per “dimissioni” pertanto il TFS non può essere liquidato prima dei 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la cessazione fosse avvenuta d’ufficio mediante collocamento a riposo da parte dell’Amministrazione allora il TFS sarebbe stato liquidato dopo 12 mesi. In altre parole, la legge opera una distinzione fra chi “non può” più lavorare e chi “non vuole” più lavorare a prescindere dal diritto o meno alla prestazione pensionistica. Sul punto si è espressa recentemente anche la Corte Costituzionale sentenziando la legittimità della legge n. 147 del 2013 laddove si differiscono le tempistiche di liquidazione del TFS.