venerdì 27 settembre 2019

Corte costituzionale i casi in cui slitta il tfr statali

https://www.notizieora.it/tfr-dopo-anni-per-i-dipendenti-statali-e-incostituzionale/

La Corte però ha sottolineato di ritenere corretto il differimento soltanto per i lavoratori che accedono alla pensione per ragioni differenti dal raggiungimento dei limiti di età.
Per i Giudici Supremi, quindi, il differimento del TFS per coloro che accedono alla pensione anticipata (e non per raggiunti limiti di età) non è irragionevole. Per coloro che si dimettono volontariamente dal lavoro, quindi,  per ricevere prima il trattamento previdenziale il posticipo del pagamento del TFS appare assolutamente legittimo.
Ovviamente, però, la corte non ha specificato nulla per quel che riguarda il differimento di 12 mesi per i lavoratori che vengono collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Per i lavoratori inabili non dice nulla, pare (n.d.r.)

giovedì 19 settembre 2019

Contributi figurativi d'ufficio o a domanda (maternità/inabilità)

https://www.leggioggi.it/2019/02/27/contributi-figurativi-inps-accredito-regole/

Contributi figurativi Inps: come funzionano, accreditamento, limiti, calcolo

(vedi parte in rosso) and ask osotsiv

Durante un rapporto di lavoro, possono capitare determinati eventi che obbligano il lavoratore ad assentarsi dal posto di lavoro e di prestare quindi la normale attività lavorativa, come ad esempio in caso di infortunio, malattia, disoccupazione, ecc. Durante tali eventi, per l’intero periodo di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non versa i corrispondenti contributi previdenziali all’INPS. Tale diritto, infatti, è garantito direttamente dall’Istituto Previdenziale: si tratta, in particolare, dei c.d. contributi figurativi.
Con tale termine s’intende indicare una copertura previdenziale “fittizia”, ossia non versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, per l’intero arco temporale di interruzione o riduzione del rapporto di lavoro. Poiché il lavoratore si trova in una situazione “debole”, meritevole di tutela previdenziale, la legge prevede che questi ultimi non debbano essere penalizzati ai fini pensionistici, evitando in questo modo di allontanare la data di pensionamento. Ma come funzionano e a chi spettano i contributi figurativi INPS? Ecco delle brevi linee guida per orientarsi al meglio.

Contributi figurativi Inps: cosa sono?

Come appena accennato, è possibile definire i contributi figurativi come quei periodi che vengono accreditati gratuitamente dall’INPS – vale a dire senza esborso economico da parte del datore di lavoro o del lavoratore – nei confronti dei lavoratori sia del settore pubblico che privato in caso di particolari eventi che hanno determinato l’interruzione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Altro non è che una forma di tutela previdenziale in favore dei lavoratori, e si realizza in caso ad esempio di malattia, infortunio, disoccupazione, cassa integrazione, malattia, invalidità, ecc.
Grazie al versamento dei contributi figurativi per detti periodi, l’assicurato non perde alcun periodo contributivo e mantiene una storia lavorativa, sotto il profilo contributivo, lineare e senza interruzioni. Ciò fa sì che l’interruzione forzata non inficia in alcun modo la prima data di decorrenza utile per il pensionamento.
Infatti, i contributi figurativi hanno un duplice vantaggio, sono utili:
  1. sia ai fini del diritto;
  2. che della misura della pensione.
Non bisogna confondere i contributi figurativi, con quelli da riscatto o con i contributi volontari. Questi ultimi, si differenziano per un semplice motivo: l’onere da sostenere per l’accreditamento dei corrispondenti periodo.

Contributi figurativi: accreditamento 

Ma per l’accreditamento dei contributi figurativi, l’interessato deve presentare apposita domanda all’INPS oppure vengono riconosciuti in maniera automatica, ossia d’ufficio? La risposta è: dipende. Esistono periodi per i quali non serve presentare alcuna domanda e periodi dove bisogna attivarsi direttamente per vedersi riconosciuti tali periodi.
A titolo esemplificativo, i periodi per i quali vige il riconoscimento d’ufficio – in quanto discende da una specifica disposizione di legge – sono:
  • la disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, CdS e Fondi bilaterali);
  • la disoccupazione a sostegno del reddito (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità ordinaria, disoccupazione edile, disoccupazione agricola);
  • le misure di accompagnamento alla pensione (isopensione e assegno straordinario al reddito);
  • le prestazioni di invalidità di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità);
  • i periodi di assistenza antitubercolare;
  • la malattia dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU).
Al contrario, è necessario presentare apposita domanda all’INPS – a titolo esemplificativo – per i seguenti periodi:
  • servizio militare e periodi equiparati;
  • congedo per maternità e paternità ed il congedo parentale;
  • congedo straordinario per assistenza ai disabili;
  • permessi mensili per assistenza ai disabili;
  • assenze retribuite per assistere i portatori di handicap;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • aspettative per cariche pubbliche o sindacali;
  • assenze per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo.
Tali tipologie di accrediti contributivi hanno natura facoltativa, nel senso che spetta al lavoratore decidere se chiedere l’accredito o meno di tali eventi. Infatti, potrebbe capitare che il lavoratore subisca una riduzione del trattamento previdenziale in caso di riconoscimento di tali periodi. Per questo motivo è possibile escludere parte di tali periodi dall’estratto conto e non chiederne il riconoscimento ai fini previdenziali.
È chiaro che la facoltà di “rinuncia” vige esclusivamente per i contributi richiedibili a domanda, non essendo possibile “evitare” contributi figurativi riconosciuti d’ufficio.

I limiti di accreditamento

Ma quanti contributi figurativi possono essere accreditati dall’INPS? La legge, in tali casi, non prevede alcun limite massimo; tuttavia, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 503/1992, per chi non ha neanche un contributo accreditato alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini della pensione anticipata, è possibile accreditare al massimo 5 anni di contributi figurativi.
Con riferimento, invece, ai limiti di utilizzo dei periodi di malattia, il riconoscimento d’ufficio è fissato in 96 settimane nella vita assicurativa.

Contributi figurativi: gestione di accreditamento

In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali, ecc.) ovvero in corrispondenza di periodi di  occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l’evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento e l’esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l’accredito.
Qualora l’accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni, l’accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall’interessato. Qualunque sia l’ordinamento pensionistico in cui avviene l’accredito – il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione.

Pensione invalidi: possibilità e CONTRIBUTI FIGURATIVI

https://www.notizieora.it/pensione-prima-dei-67-anni-possibilita-invalido/

(vedi parte in rosso)

Pensione prima dei 67 anni: possibilità invalido

PUB IMP: DISPENSA dal SERVIZIO per INAB PERM alla MANSIONE

http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Salute/dispensa_dal_lavoro_per_inabilita_id1129791_art.aspx

Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
requisiti per ottenere questa pensione sono:
  • riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
  • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
 La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.


IL PORTALE DELLA SCUOLA IN TRENTINO




Assistente Amministrativo - Stipendio Medio

Lo stipendio medio di un Assistente Amministrativo è di 20.000 € lordi all'anno (circa 1.150 € netti al mese), inferiore di 400 € (-26%) rispetto alla retribuzione mensile media in Italia.
La retribuzione di un Assistente Amministrativo può partire da uno stipendio minimo di 17.400 € lordi all'anno, mentre lo stipendio massimo può superare i 23.500 € lordi all'anno.


https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Part-time-personale-ausiliario-tecnico-e-amministrativo-A.T.A.
https://www.scuolainforma.it/2019/03/20/stipendi-docenti-e-ata-2019-quanto-guadagnano-le-tabelle-aggiornate-a-marzo-2019.html

MEDJUGORJE - POTENZA DEL DIGIUNO

Medjugorje “quello che la Madonna vuole e la potenza del digiuno”

venerdì 13 settembre 2019


https://www.theitaliantimes.it/economia/legge-di-bilancio-quando-si-fa-entra-in-vigore-viene-approvata-prevede_130919/


OD dovrebbe allargarsi anche alle nate del '62

https://www.businessonline.it/articoli/opzione-donna-2020-nuovi-requisiti-ampliati-con-proroga-aumentano-beneficiari.html?fbclid=IwAR2s_vNR07PHybNkyBv2E6Ohx_HTLVvR8ULp_LRUB3Yr3-Tv8Fe_Ia5i2ZA

La proroga opzione donna 2020 dovrebbe, inoltre, allargarsi a comprendere anche le nate nel 1962 per ampliare ulteriormente la platea delle potenziali beneficiarie del sistema sperimentale di uscita prima. Resta da capire se mai questo stesso sistema potrà diventare, come era stato anticipato qualche tempo dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, una misura strutturale e non più sperimentale. Per capirlo sarà prima necessario fare i conti con la convenienza di trasformazione di questa misura da sperimentale e strutturale con relativi costi e benefici che ne deriverebbero

lunedì 9 settembre 2019

La fioritura degli Ordini Religiosi maschili in Inghilterra: il futuro nella forza della Tradizione!

http://blog.messainlatino.it/2019/09/la-fioritura-degli-ordini-religiosi.html?fbclid=IwAR27IfrxRWh-h8kyI8MKY0UuT8iughQt9O3P4WtI6fTSF73i_pohPi0Cl7s#more

Come i profeti: Brandmüller e Burke avvertono – Nessuno li ascolta

https://gloria.tv/article/3AgBsgcF9dWFA2ZrJbGZ6BL1N?fbclid=IwAR2gZqME3rbLsqvSwfKB5vOLGVjPhuMMG241OfpH6wI9biiwSXp1n4Wvjd0